Art. 23 · Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria . Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011

Art. 23

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Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria . Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011

In vigore dal 13 lug 2013
Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell' del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012. 1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2012"; b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione".

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 1 del presente articolo.
  • Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente amodifica ha effetto a decorrere dal 1 lulgio 2013.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216#art-23