Art. 18 bis · Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi.

Art. 18 bis

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Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi.

In vigore dal 28 feb 2012
1. All' del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli organi di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012".
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