Art. 11 bis · Proroga in materia di impianti funiviari

Art. 11 bis

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Proroga in materia di impianti funiviari

In vigore dal 28 feb 2012
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni". 2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: "due anni - articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni". Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario". 3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.
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