Art. 36 · Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari
Capo II

Art. 36

Abrogato23 / 50

Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

In vigore dal 6 dic 2011 al 27 dic 2011
1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell' della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-36