Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 12 nov 2015
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione 1. In deroga alle disposizioni di cui all', commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 41 ------------ AGGIORNAMENTO (41) La Corte Costituzionale con sentenza 7 ottobre-5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ª s.s. 11/11/2015, n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-26