Art. 14-bis
17 / 58In vigore dal 28 dic 2011
(( (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni) ))
((1. All', comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";
2) al numero 1), le parole: ", esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" sono soppresse;
3) il numero 2) è abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: "numero 1)," sono soppresse))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-14-bis