Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 dic 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici, al fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, nonchè di adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; EMANA Il seguente decreto-legge: ((Il D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 216 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) (55) (60) 75 ------------- AGGIORNAMENTO (55) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l', comma 1080) che "tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". -------------- AGGIORNAMENTO (60) La L. 27 dicembre 2019, n.160 ha disposto (con l', comma 287) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: [...] b) si applicano le disposizioni di cui all' del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell' della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento". -------------- AGGIORNAMENTO (76) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l', comma 1) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato l' del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-1