Art. 16 bis · Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue.
Parte II

Art. 16 bis

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Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue.

In vigore dal 5 ago 2009
1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all', comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui all', comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78#art-16-bis