Art. 37
37 / 53Proroga di termini in materia di istruzione
In vigore dal 28 feb 2010
1. All', comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011".
2. È abrogato il comma 8 dell' della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all', comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo è soppresso.
2-bis. All', comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "2010-2011".
2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all', comma 1, la parola: "105" è sostituita dalla seguente: "100";
b) all', comma 2, le parole: "80" e: "25" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "90" e: "10";
c) all', comma 3, nell'alinea, la parola: "25" è sostituita dalla seguente: "10" e la lettera c) è abrogata;
d) all', comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato";
e) all', comma 1, le parole: "scolastica statale o paritaria" sono soppresse.
2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-37