Art. 23 · Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia-EIPLI

Art. 23

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Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia-EIPLI

In vigore dal 1 gen 2012
1. All', comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2009". 1-bis COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 1-ter. All', comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009". 1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-23