Art. 22 · Disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole

Art. 22

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Disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole

In vigore dal 1 mar 2009
Disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole 1. All', comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009". 2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell', e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies. 2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-22