Art. 16
16 / 53Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
In vigore dal 1 mar 2009
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall', comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
1-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall', comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall', comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-16