Art. 35 · Copertura finanziaria
Titolo V

Art. 35

Abrogato35 / 36

Copertura finanziaria

In vigore dal 29 nov 2008 al 28 gen 2009
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185#art-35