Art. 22 · Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
Titolo III

Art. 22

Abrogato22 / 36

Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

In vigore dal 29 nov 2008 al 28 gen 2009
1. All' comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall', della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "dalla garanzia dello Stato." sono aggiunte le seguenti "L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)." 2. All' comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall', della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): "i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento". 3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185#art-22