Art. 19-bis

Art. 19-bis

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In vigore dal 29 gen 2009
((Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)) (( 1. All' della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 72 è sostituito dal seguente: "72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile"; b) al comma 73, le parole: "dei Fondi" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo"; c) il comma 74 è sostituito dal seguente: "74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72". ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185#art-19-bis