Sez. IV
Art. 8 ter
17 / 110Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario
In vigore dal 1 mar 2008
1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-8-ter