Art. 47 quater · Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti
Capo III

Art. 47 quater

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Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti

In vigore dal 1 mar 2008
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all', terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all' del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.
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