Art. 38 · Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
Capo II

Art. 38

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Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale

In vigore dal 1 mar 2008
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all' del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. 1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede: a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall', comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all', comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall', comma 11, del presente decreto; b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall', comma 2-bis. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all', comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-38