Art. 37 · Abolizione tassa sui contratti di borsa
Capo II

Art. 37

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Abolizione tassa sui contratti di borsa

In vigore dal 1 mar 2008
1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa. 2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall' della Tariffa, parte prima, e dall' della Tariffa, parte seconda."; b) nell', comma 1, le parole "; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente" sono soppresse. 3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', primo comma, dopo le parole: "titoli obbligazionari emessi"; sono inserite le seguenti: "o garantiti"; b) nell', secondo comma, le parole: "o la negoziazione" sono sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la compravendita"; c) nell', il secondo comma è sostituito dal seguente: "Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.". 4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l', quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati. 4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall', comma 2-bis.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-37