Sez. X
Art. 29 ter
63 / 110Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi
In vigore dal 1 mar 2008
1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-29-ter