Sez. VIII
Art. 24 sexies
54 / 110Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli Psicologi
In vigore dal 1 mar 2008
1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell' della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell' della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all', comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L' della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
" (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi".
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-24-sexies