Art. 24 sexies · Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli Psicologi
Sez. VIII

Art. 24 sexies

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Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli Psicologi

In vigore dal 1 mar 2008
1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell' della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell' della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all', comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti. 2. L' della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: " (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi".
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