Art. 24 · Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute
Sez. VIII

Art. 24

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Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute

In vigore dal 1 mar 2008
Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute 1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell', comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. 4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 4-bis. Il comma 44 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-24