Art. 22 bis · Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori
Sez. VII

Art. 22 bis

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Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori

In vigore dal 1 mar 2008
Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-22-bis