Art. 14 bis · Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria
Sez. VI

Art. 14 bis

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Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria

In vigore dal 1 mar 2008
1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all', comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
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