Art. 13 bis · Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università
Sez. V

Art. 13 bis

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Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università

In vigore dal 1 mar 2008
Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all', comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
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