Art. 40

Art. 40

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In vigore dal 12 ago 2006
(( (Copertura finanziaria) )) (( 1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli , pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-40