Art. 39-bis

Art. 39-bis

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In vigore dal 12 ago 2006
(( (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali) )) (( 1. All' della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere"; b) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle seguenti: "un euro" e le parole: "lire 5 miliardi annue" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui"; c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell' della legge 10 dicembre 1993, n. 515."; d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria". 2. All', comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso ,". 3. All' della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è abrogato; b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-39-bis