Art. 34 · Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza
Capo III

Art. 34

Abrogato34 / 41

Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza

In vigore dal 4 lug 2006 al 11 ago 2006
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza 1. All', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.". 2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.". 3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "dati raccolti" sono inserite le seguenti: ", adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-34