Art. 31

Art. 31

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In vigore dal 12 ago 2006
Riorganizzazione del servizio di controllo interno 1. All', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.". 2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((...)) non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-31