Art. 31 · Riorganizzazione del servizio di controllo interno
Capo III

Art. 31

Abrogato31 / 41

Riorganizzazione del servizio di controllo interno

In vigore dal 4 lug 2006 al 11 ago 2006
1. All', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.". 2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-31