Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 12 ago 2006
ANAS e Ferrovie S.p.A. 1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità /alta capacita", per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo. 2. All', comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall' del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, ((dalla)) legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: "1.913 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.913 milioni". ((Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-17