Art. 11 · Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
Titolo I

Art. 11

Abrogato11 / 41

Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

In vigore dal 4 lug 2006 al 11 ago 2006
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall' della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi. 2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio. 3. Della commissione giudicatrice prevista dall' del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione. 4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-11