Art. 1 sexies · Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria

Art. 1 sexies

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Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria

In vigore dal 13 lug 2006
(Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria) 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
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