Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 apr 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e per incrementare il finanziamento degli interventi a favore delle imprese in difficoltà; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: . 1. All', comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,». 2. All', comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-04-03;136#art-1