Art. 40 · Entrata in vigore

Art. 40

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Entrata in vigore

In vigore dal 31 dic 2005
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-40