Art. 39 septies · Validità del documento unico di regolarità contributiva

Art. 39 septies

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Validità del documento unico di regolarità contributiva

In vigore dal 1 mar 2006
1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all', comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-39-septies