Art. 39 quaterdecies · Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195

Art. 39 quaterdecies

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Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195

In vigore dal 1 mar 2006
(Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195) 1. All', terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: "i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila". 2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 6, terzo periodo, le parole: "è interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "è comunque effettuato"; b) all', comma 6, il quarto periodo è soppresso; c) all', comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi"; d) dopo l', è inserito il seguente: "Art. 6-bis. (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave. 2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". 3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso. 4. All' della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-39-quaterdecies