Art. 30 · Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli

Art. 30

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Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli

In vigore dal 1 mar 2006
1. All', comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010" e le parole: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-30