Art. 27 · Disposizioni in materia di Consorzi agrari

Art. 27

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Disposizioni in materia di Consorzi agrari

In vigore dal 1 mar 2006
1. All', comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.". 2. All', comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all', comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni,"; b) dopo le parole: "di liquidazione, valuta", sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,". 3. All' del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-27