Art. 22 · Incenerimento dei rifiuti

Art. 22

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Incenerimento dei rifiuti

In vigore dal 1 mar 2006
1. All', commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: "28 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2006". 1-bis. All' del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 è fissato al 28 dicembre 2007".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-22