Art. 16
16 / 83Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari
In vigore dal 1 mar 2006
Permanenza in carica del Consiglio nazionale
degli studenti universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007. Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-16