Art. 1-quater

Art. 1-quater

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In vigore dal 1 giu 2005
((Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali)) (( 1. All', comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale; f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio; f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili". 2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell' della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione. ))
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