Art. 1-decies
10 / 17In vigore dal 1 giu 2005
((Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti
agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002))
((
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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