Art. 6 quinquies · Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

Art. 6 quinquies

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Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

In vigore dal 27 feb 2007
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica) 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall', commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;314#art-6-quinquies