Art. 6 quinquies
15 / 19Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
In vigore dal 27 feb 2007
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall', commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Note all'articolo
- Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;314#art-6-quinquies