Art. 2 bis · Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario.

Art. 2 bis

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Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario.

In vigore dal 28 feb 2004
(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). 1. All', comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-2-bis