Art. 19
19 / 41Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
In vigore dal 29 dic 2003
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-19