Art. 17 · Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici

Art. 17

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Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici

In vigore dal 28 feb 2004
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all', comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato , comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all', comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355#art-17