Art. 16 · Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

Art. 16

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Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

In vigore dal 3 ago 2003
Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali 1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all' del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005. 2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005. 2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-16