Art. 14 bis
27 / 29Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato.
In vigore dal 3 ago 2003
(Disposizioni in materia di assunzioni
di personale della Polizia di Stato).
1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell' della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-14-bis