Art. 12 bis · Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo.

Art. 12 bis

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Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo.

In vigore dal 3 ago 2003
(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo). 1. Il termine di cui all', comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n, 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall' del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2005.
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