Art. 9-octies

Art. 9-octies

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In vigore dal 1 dic 1996
(( (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). )) (( 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente: "3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.". 2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente: "7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.". 3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza. 4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998. ))
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